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Sez. L, Sentenza n. 5232 del 03/04/2003 (Rv. 561814 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regolamenti dei fondi aziendali di previdenza integrativa - Interpretazione relativa - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561814-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

I regolamenti dei fondi aziendali di previdenza integrativa sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti, la relativa interpretazione, pertanto, è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per insufficiente o illogica motivazione. (Fattispecie relativa all'interpretazione degli artt. 17 e 20 dello statuto del Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza dei dipendenti delle aziende municipalizzate del gas - PREMUGAS - nel senso che per la insorgenza del diritto alla pensione integrativa occorrano due requisiti, e cioè un'anzianità contributiva di quindici anni e l'avvenuto compimento del cinquantacinquesimo anno di età al momento della cessazione del rapporto; interpretazione accolta dai giudici di merito e ritenuta dalla S.C. assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)