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Sez. L - , Sentenza n. 3720 del 13/02/2017 (Rv. 643088 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Età pensionabile - Prolungamento ex art. 3, comma 7, del d.l. n. 64 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 100 del 2010 - Domanda di rinnovo - Limite biennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643088-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di prolungamento dell’età pensionabile, fissata a quarantacinque anni di età, per i lavoratori dello spettacolo (nella specie, tersicorei e ballerini), l’art. 3, comma 7, del d.l. n. 64 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 100 del 2010, consente di avanzare opzione per restare in servizio per un anno, eventualmente rinnovabile, fermo restando, in ogni caso, il limite dei quarantasette anni di età per le donne e di cinquantadue per gli uomini, solo ai lavoratori che abbiano raggiunto o superato l'età pensionabile nel biennio successivo all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, avvenuta il 30 giugno 2010, sicché anche l’eventuale rinnovo annuale è possibile solo quando l’originaria opzione sia scaduta entro il 30 giugno 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2010 num. 64 art. 3 com. 7 CORTE COST., Legge 29/06/2010 num. 100 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)