Sez. L, Sentenza n. 9104 del 24/08/1991 (Rv. 473643 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Dell'infortunato | Con concorso di colpa - Conseguente riduzione proporzionale delle somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa - Esclusione - Conseguenze - Limiti.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Dell'infortunato
Nell'ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio, il giudice non può, per questo solo fatto, proporzionalmente ridurre l'ammontare delle somme richieste dall'I.N.A.I.L. in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile, in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa, e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'I.N.A.I.L., procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all' istituto in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)