Sez. L, Sentenza n. 7669 del 20/08/1996 (Rv. 499270 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Concorso di colpa del lavoratore infortunato - Proporzionale riduzione delle somme dovute all'I.N.A.I.L. - Esclusione - Limitazione della rivalsa al "quantum" dovuto all'infortunato secondo le regole della responsabilità civile - Sussistenza - Fattispecie relativa alla mancata deduzione del superamento di detto "quantum".
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In relazione all'azione di regresso esperita dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai fini del rimborso da parte del datore di lavoro, a cui sia imputabile una responsabilità per l'infortunio occorso, di quanto corrisposto in favore del lavoratore infortunato (o dei suoi superstiti), il credito dell'Istituto assicuratore non è soggetto, in caso di concorso di colpa dell'infortunato, a riduzione proporzionale al grado del concorso stesso, ma trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile all'infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che il datore di lavoro aveva inutilmente fatto valere in cassazione il mancato esame della sua deduzione di un concorso di colpa dell'infortunato, senza fare alcun riferimento al "quantum" spettante all'infortunato secondo le comune regole sulla responsabilità civile da illecito).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)