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Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 20/05/1969 (Rv. 340795 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - ATTIVITA PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DEI CAVALLI DA CORSA - ESERCIZIO DI IMPRESA AGRICOLA - ESCLUSIONE - ATTIVITA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - INCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340795-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - ATTIVITA PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DEI CAVALLI DA CORSA - ESERCIZIO DI IMPRESA AGRICOLA - ESCLUSIONE - ATTIVITA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - INCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA.*

L'attivita diretta alla riproduzione ed all'allevamento di cavalli da corsa non puo essere compresa nell''Esercizio normale dell'impresa agricolà e, pertanto, non puo considerarsi atta a produrre un reddito di natura agraria, perche essa richiede un complesso di specifiche conoscenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo. Tale attivita, per la cui classificazione non puo invocarsi il criterio soggettivo dell'accessorieta, il quale e respinto dal nostro legislatore, ma va applicato quello oggettivo della normalita del ciclo produttivo, va compresa nel quadro economico delle attivita industriali e commerciali, produttive di redditi di ricchezza mobile di categoria b. (V. N. 1245-66, mass. N. 322501).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)