Sez. 1, Sentenza n. 1245 del 17/05/1966 (Rv. 322501 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - NOZIONE - FINALITA RIPRODUTTIVA - NECESSITA - ATTIVITA DI ACQUISTO E RIVENDITA DI BESTIAME - IMPRESA COMMERCIALE.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - NOZIONE - FINALITA RIPRODUTTIVA - NECESSITA - ATTIVITA DI ACQUISTO E RIVENDITA DI BESTIAME - IMPRESA COMMERCIALE.*
L'allevamento del bestiame e, a norma dell'art 2135 cod civ, attivita tipicamente agricola, indipendentemente dalla sua connessione con l'attivita di coltivazione del fondo. Ai sensi della norma predetta l'allevamento e il complesso delle attivita dirette alla alimentazione (sia pure integrata e potenziata nelle sue componenti naturali e tradizionali), alla cura, alla riproduzione e allo sviluppo del bestiame; attivita che realizza l'incremento del patrimonio zootecnico merce la moltiplicazione e lo sviluppo dei capi e, nelle forme piu complete, anche mediante la loro selezione ai fini del miglioramento qualitativo del patrimonio stesso. Non costituisce, invece, allevamento nel senso della predetta norma, ed ha natura commerciale, l'attivita consistente nell'acquisto del bestiame effettuato con la finalita preminente di rivenderlo ed a cui sia del tutto estranea la riproduzione dei capi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)