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Sez. L, Sentenza n. 20510 del 20/10/2004 (Rv. 577774 - 01)

CREDITO - CREDITO MOBILIARE E INDUSTRIALE - CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE | CRIAS (Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane) - rappresentanza giudiziale in primo grado o in sede di impugnazione - Presidente - Spettanza - Autorizzazione del Consiglio di amministrazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577774-01

CREDITO - CREDITO MOBILIARE E INDUSTRIALE - CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Affinché la CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane) possa agire, resistere in giudizio o proporre impugnazione, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, il quale ne ha la rappresentanza in base alla legge (art. 7 legge reg. Sicilia 27 dicembre 1954, n. 50) e allo statuto, non è necessaria, in difetto di specifica previsione normativa o statutaria, un'autorizzazione del detto consiglio, tenuto conto che un'autorizzazione dell'organo deliberativo è prescritta in via generale solo per gli enti pubblici territoriali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/12/1954 num. 50 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)