Sez. U, Sentenza n. 7231 del 12/06/1992 (Rv. 477704 - 01)
Credito - Credito mobiliare e industriale - Cassa per il credito alle imprese artigiane | C.R.I.A.S. (Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane) - Rappresentanza giudiziale in primo grado o in sede di impugnazione - Presidente - Spettanza - Autorizzazione del consigli di amministrazione - Necessità - Esclusione.
Credito - Credito mobiliare e industriale - Cassa per il credito alle imprese artigiane
Affinché la C.R.I.A.S. (Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane) possa agire o resistere in giudizio, o proporre impugnazione, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, il quale ne ha la rappresentanza in base alla legge (art. 7 legge Reg. Sicilia 27 dicembre 1954 n. 50) ed allo statuto, non è necessaria, in difetto di specifica previsione normativa o statutaria, un'autorizzazione del detto consiglio, tenuto conto che un'autorizzazione dell'organo deliberativo è prescritta in via generale solo per gli enti pubblici territoriali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/12/1954 num. 50 art. 7, Legge Reg. Sicilia 14/09/1979 num. 212 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)