Sez. 5, Sentenza n. 3399 del 12/02/2010 (Rv. 611880 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Interessi maturati sui crediti di imposta - Assoggettabilità ad IRPEG ed ILOR nel vigore dei d.P.R. n. 597, n. 598 e n. 599 del 1973 - Esclusione - Ragione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
Gli interessi maturati sui crediti di imposta nei confronti dell'Amministrazione da una società di capitali - nel vigore dei d.P.R. n. 597, n. 598, n. 599 del 1973 - ancorché iscritti nel conto dei profitti e delle perdite, non vanno assoggettati ad IRPEG e ad ILOR, perché hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili nè come reddito di capitale, nè come reddito di impresa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 44, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 52 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)