Sez. 5, Sentenza n. 18864 del 20/09/2004 (Rv. 577199 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Interessi maturati sui crediti di imposta - Assoggettabilità ad IRPEG ed ILOR nel vigore dei D.P.R. n. 597 del 1973, n.598 del 1973 e n.599 del 1973 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
Gli interessi maturati sui crediti di imposta nei confronti dell'amministrazione, da una società di capitali nel vigore dei D.P.R. 29 settembre 1973 n.597, 29 settembre 1973 n. 598 e 29 settembre 1973 n. 599, ancorché iscritti nel conto dei profitti e delle perdite, non vanno assoggettati ad IRPEG e ad ILOR, perché hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili né come reddito di capitale né come reddito di impresa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 44, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 52 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)