Sez. 1, Sentenza n. 2279 del 10/11/1982 Ud. (dep. 27/05/1983) Rv. 159245 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE - NON COSTITUISCE FINE INDEFETTIBILE DEL DELITTO DI BANDA ARMATA - SUSSISTENZA IN CONCRETO - AGGRAVANTE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 15 DEL 1980 - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE - NON COSTITUISCE FINE INDEFETTIBILE DEL DELITTO DI BANDA ARMATA - SUSSISTENZA IN CONCRETO - AGGRAVANTE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 15 DEL 1980 - CONFIGURABILITÀ.*
L'art. 306 cod. pen. richiede come fine specifico quello di commettere uno dei delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello stato punibili con l'ergastolo o con la reclusione, e dunque non si identifica necessariamente con la finalità di terrorismo e di eversione nell'ordine democratico. Ciò perché tale finalità è ricompresa espressamente o implicitamente in talune soltanto e non in tutte le ipotesi delittuose cui fa riferimento l'art. 306 cod. pen. e certamente non si identifica con gli scopi indicati dall'art. 270 cod. pen. che è uno dei delitti in virtù dei quali la banda armata può essere costituita. Ne consegue che la finalità di terrorismo e di eversione dello ordine democratico non è un elemento costante ed indefettibile della fattispecie delittuosa di cui all'art. 306 cod. pen., si che nulla impedisce quando si ritenga sussistente un'ipotesi del genere, che essa possa essere posta a base dell'aggravante di cui allo art. 1 della legge n. 15 del 1980. (Conf mass n 150403).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Legge 02/06/1980 num. 15 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)