Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 30/06/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150403 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE - NON NE COSTITUISCE FINE ESSENZIALE - SUSSISTENZA IN CONCRETO - AGGRAVANTE DELL'ART. 1 LEGGE N. 15 DEL 1980 - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE - NON NE COSTITUISCE FINE ESSENZIALE - SUSSISTENZA IN CONCRETO - AGGRAVANTE DELL'ART. 1 LEGGE N. 15 DEL 1980 - CONFIGURABILITÀ.*
L'art. 306 cod. pen. richiede come fine specifico quello di commettere uno dei delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello stato punibili con l'ergastolo o con la reclusione, fine che, pertanto, non si identifica necessariamente con la finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico. Ne consegue che tale finalità non è un elemento costante del delitto previsto dall'art. 306 cod. pen. onde, quando ricorra, può essere posta a base della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Legge 06/02/1980 num. 15 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)