Sez. 3, Sentenza n. 13107 del 11/02/2003 Ud. (dep. 24/03/2003) Rv. 224247 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Attività di smantellamento di una struttura regolarmente costruita - Reati di cui all'art.20 lett.a) e lett.b) della legge n.47 del 1985 - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
Non integra il reato di cui all'art.20 lett.a) della legge n.47 del 1985 l'attività di disarmo di una struttura regolarmente costruita ove non si denunci la violazione di una specifica norma del Regolamento edilizio o del Piano regolatore, né sussiste la violazione dell'art.20 lett.b) stessa legge, in quanto non si tratta di attività che modifica il territorio per realizzare un quid novi rispetto a quel che già è stato realizzato.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)