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Sez. 3, Sentenza n. 10334 del 13/06/2000 Ud. (dep. 29/09/2000) Rv. 217453 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Realizzazione di massetto in calcestruzzo tra le sede stradale ed il marciapiede - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217453-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La realizzazione di un massetto in calcestruzzo per superare il dislivello tra la sede stradale ed il marciapiede, al fine di consentire la comunicazione con la proprietà privata, non è riconducibile al regime della concessione edilizia perché non comporta trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)