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Sez. L, Sentenza n. 916 del 13/02/1982 (Rv. 418776 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI - FONDAMENTO - INTERESSI NON A SCADENZA PERIODICA MA ATTINENTI A PRESTAZIONI RISARCITORIE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418776-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI - FONDAMENTO - INTERESSI NON A SCADENZA PERIODICA MA ATTINENTI A PRESTAZIONI RISARCITORIE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La prescrizione, inerente agli interessi, di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. risponde al principio informatore di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse sono dovute per una causa debendi continuativa nella propria fonte di Determinazione e perciò quando detti interessi sono a scadenza periodica, anche indipendentemente dal rimborso del capitale cui attengono, mentre, in ogni altro caso - come in quello di loro attinenza ad una prestazione risarcitoria per ritardato versamento di una somma di denaro costituente corrispettivo di una prestazione lavorativa - ad essi non è applicabile in modo autonomo la prescrizione quinquennale, in quanto credito accessorio rispetto a quello per prestazioni lavorative, che segue la sorte del titolo principale. (V 5251/80, mass n 409089).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)