diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5251 del 11/09/1980 (Rv. 409089 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI - INTERESSI MORATORI - INDUZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409089-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI - INTERESSI MORATORI - INDUZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il principio informatore della prescrizione di cui all'art 2948 n 4 cod civ e quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche e dipendano da una causa debendi continuativa. Essa, pertanto, non e applicabile quando gli interessi, come quelli sui crediti di lavoro, siano moratori ed ineriscano ad un risarcimento che, senza di essi, non sarebbe completo, perche, in questo caso, non e configurabile un'inerzia del creditore, alla quale si possa riconnettere l'effetto estintivo della prescrizione. (Conf 1909/68, mass n 333907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)