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Sez. 6, Sentenza n. 12594 del 25/05/1990 Ud. (dep. 20/09/1990) Rv. 185415 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185415-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - LIMITI.*

La sentenza procedurale del giudice di appello che annulla la sentenza di primo grado e trasmette gli Atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 477 cod. proc. pen., soggetta a ricorso per Cassazione perché definisce una fase del procedimento, non decide il merito, limitandosi a verificare la corrispondenza tra il fatto accertato e quello contestato, senza pronunciarsi in alcun modo sulla colpevolezza dell'imputato, né in relazione al fatto accertato né in relazione a quello contestato. Pertanto, il controllo della Cassazione sul provvedimento deve essere contenuto nei limiti della questione sulla diversità del fatto onde accertare, nel caso di impugnazione da parte dello imputato, se sussiste il suo interesse al ripristino dell'originaria imputazione e se concorrono le condizioni per l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli Atti al pubblico ministero. (Conf mass n 172061).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)