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Sez. 2, Sentenza n. 1937 del 09/01/1986 Ud. (dep. 11/03/1986) Rv. 172061 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO AVVERSO INADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172061-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO AVVERSO INADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ.*

La sentenza procedurale del giudice di appello, che annulla la sentenza di primo grado e trasmette gli Atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 477 cod. proc. pen., soggetta a ricorso per Cassazione perché definisce una fase del procedimento, non decide il merito, ma contiene un accertamento sulla regolarità e sulla completezza dell'istruzione, limitandosi a verificare la corrispondenza tra il fatto accertato e quello contestato, senza pronunciarsi in alcun modo sulla colpevolezza dell'imputato, né in relazione al fatto accertato, né in relazione a quello contestato. Pertanto, il controllo della Cassazione sul provvedimento deve essere contenuto nei limiti della questione sulla diversità del fatto onde accertare, nel caso di impugnazione da parte dell'imputato, se sussiste il suo interesse al ripristino dell'originaria imputazione e se concorrono le condizioni per l'annullamento della sentenza appellata e la conseguente trasmissione degli Atti al pubblico ministero in ordine al diverso fatto accertato. (nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso col quale si lamentava l'inadeguata motivazione sulla responsabilità per il diverso reato ravvisato dai giudici di appello, la suprema Corte ha affermato che tali giudici non potevano far altro che annullare la sentenza del tribunale ed ordinare la trasmissione degli Atti al P.m. senza pronunciare in alcun modo sulla responsabilità dello imputato per il diverso fatto accertato, stante la Mancanza di Esercizio da parte del P.m. della relativa Azione penale). (V mass n 110009; (Conf mass n 167853).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)