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Sez. 1, Sentenza n. 2854 del 17/03/1998 (Rv. 513720 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - IN GENERE | Procura per il compimento di "singoli affari" ex art. 2310 cod. civ. - Contenuto e limiti - Fattispecie in tema di procura alla gestione bancaria degli affari sociali.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513720-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - IN GENERE

In tema di società in accomandita semplice, deve escludersi che il "singolo affare" (che, a norma dell'art. 2320, il socio accomandante può compiere in forza di procura speciale) possa consistere in una categoria di operazioni, così come i poteri autorizzati non devono, comunque, essere idonei, per la loro portata od estensione, a condizionare le scelte dell'accomandatario (la S.C. ha così confermato la sentenza del merito che aveva qualificato come generale, sebbene formalmente definita come speciale, la procura concessa dall'accomandatario all'accomandante, in virtù della quale quest'ultimo era stato delegato per tutta la gestione bancaria della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)