Sez. 1, Sentenza n. 23651 del 06/11/2014 (Rv. 633185 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI | Società in accomandita semplice - Socio accomandante - Emissione di assegni all'ordine di terzi da lui sottoscritti e tratti sul conto della società - Assunzione della responsabilità ex art. 2320 cod. civ. - Condizioni - Fallimento della società - Conseguenze - Estensione al socio ex art. 147 legge fall. - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI
Il socio accomandante che emetta assegni bancari tratti sul conto della società all'ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome di quest'ultima e per conto della stessa, in difetto di prova della sussistenza di una mera delega di cassa, assume solidale ed illimitata responsabilità ai sensi dell'art. 2320 cod. civ. per tutte le obbligazioni sociali ed è, dunque, soggetto, in caso di fallimento della società, a fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147 legge fall.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)