diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1030 del 24/03/1976 (Rv. 379688 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RIELEGGIBILITA DEI COMPONENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379688-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RIELEGGIBILITA DEI COMPONENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale sollevata nei confronti dell'art 15, comma primo, del dllt 23 novembre 1944, n 382 - secondo cui i componenti del consiglio nazionale forense possono essere rieletti - in riferimento all'art 108, comma secondo, cost, che garantisce l'indipendenza del giudice professionale, in quanto, non solo nella Costituzione non e ravvisabile un preciso principio a favore o contro la rieleggibilita delle cariche pubbliche, ma, inoltre, nella specie, l'indipendenza del giudice e garantita dalla diversa durata in carica del consiglio nazionale forense (tre anni) e dei consigli degli ordini locali (due anni), i quali provvedono alla elezione dei suoi componenti, con la conseguenza che il giudice sa di non esser soggetto per tutta la durata del suo mandato al Sindacato dei suoi elettori, dal momento che l'eventuale rielezione non puo avvenire che ad opera di un collegio elettorale diversamente composto.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 108, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)