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Sez. U, Sentenza n. 3032 del 18/04/1988 (Rv. 458569 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI - CHIRURGHI - IMPUGNAZIONE - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE.*
Stato
decisa il 1988-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458569-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI - CHIRURGHI - IMPUGNAZIONE - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE.*

I provvedimenti del consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei medici-chirurghi, in tema di iscrizione all'albo, nella disciplina delle professioni sanitarie di cui al d.l.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, sono impugnabili con ricorso non al giudice amministrativo, ma alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 5 del citato decreto), la quale è un organo giurisdizionale speciale, istituito prima della Costituzione (e quindi sottratto al divieto da essa posto con l'art. 102 secondo comma), che assicura i principi costituzionali di indipendenza ed imparzialità del giudice, considerando la durata nell'incarico dei suoi membri (quattro anni) e la loro designazione da parte del comitato centrale della federazione nazionale dei medici-chirurghi. (V 1030/76, mass n 379686; (V 1030/76, mass n 379688; (V 4157/75, mass n 378495).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Costituzione art. 108, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 17 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, DPR 05/04/1950 num. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)