Sez. 3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015 (Rv. 636652 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Ostacolo fisso, imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale - Inapplicabilità - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
In caso di tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (nella specie, un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia) è inapplicabile la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 cod. strada.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 149, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)