Sez. 3, Sentenza n. 27134 del 19/12/2006 (Rv. 595320 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Ipotesi di esclusione - Ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale - Necessità di un accertamento in concreto che escluda tale ipotesi.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
La presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'articolo 107 vecchio testo del codice della strada, (applicabile nella specie "ratione temporis") non concerne il caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale ovvero il caso in cui il giudice del merito non abbia accertato circostanze dell'incidente con la conseguenza di non poter escludere la precedente ipotesi di inoperatività della presunzione. (Nella fattispecie il rapporto della Polstrada evidenziava che l'autovettura tamponata si trovava presumibilmente posizionata in sosta sul margine di una strada a scorrimento veloce).
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 107), DPR 15/06/1959 num. 393 art. 107, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)