Sez. 5, Sentenza n. 10311 del 06/12/2000 Ud. (dep. 13/03/2001) Rv. 218464 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - ALIENAZIONE E ACQUISTO DI SCHIAVI | Questione di legittimità costituzionale - Preteso contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 3 della Costituzione per violazione dei principi di tassatività delle fattispecie penali e ingiustificata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - ALIENAZIONE E ACQUISTO DI SCHIAVI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 cod. pen., riguardante il reato di riduzione in schiavitù, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, per violazione del principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, e 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento in relazione all'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di cui all'art. 603 cod. pen., in quanto la nozione di condizione analoga alla schiavitù, della cui tipicità si dubita, è desumibile dall'elenco delle condotte contenuto nell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956, ratificata dall'Italia con la L. 20 dicembre 1957, n. 1304; e in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 96 del 1981, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice del plagio sottolineando proprio la diversità rispetto a quella della riduzione in schiavitù, dove manca la conculcazione dell'intimo volere che caratterizza la prima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 20/12/1957 num. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)