Sez. U, Sentenza n. 261 del 20/11/1996 Ud. (dep. 16/01/1997) Rv. 206511 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE | Artt. 600 e 602 cod. pen. - Riferimento, contenuto in essi, alla condizione analoga alla schiavitù - Lesione del principio di tassatività - Esclusione.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione - che stabilisce il principio di tassatività in materia penale - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 600 e 602 cod. pen., nella parte in cui essi si riferiscono alle condizioni analoghe alla schiavitù, in quanto è compatibile con quel principio qualsiasi norma che descriva il fatto punibile, avvalendosi di indicazioni estensive.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 bis, Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)