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Sez. U, Sentenza n. 261 del 20/11/1996 Ud. (dep. 16/01/1997) Rv. 206511 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE | Artt. 600 e 602 cod. pen. - Riferimento, contenuto in essi, alla condizione analoga alla schiavitù - Lesione del principio di tassatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206511-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione - che stabilisce il principio di tassatività in materia penale - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 600 e 602 cod. pen., nella parte in cui essi si riferiscono alle condizioni analoghe alla schiavitù, in quanto è compatibile con quel principio qualsiasi norma che descriva il fatto punibile, avvalendosi di indicazioni estensive.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 bis, Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)