Sez. 1, Sentenza n. 3477 del 04/08/1977 (Rv. 387048 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - ALBERGO - OPIFICIO INDUSTRIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - ALBERGO - OPIFICIO INDUSTRIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Un albergo e qualificabile come 'opificio industrialè, al fine dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nella sua costruzione, prevista dall'art 30 n 6 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico per la finanza locale) e dall'art 40 del RD 30 aprile 1936 n 1138 (regolamento per la riscossione delle imposte di consumo), qualora presenti strutture ed attrezzature destinate in via stabile e permanente all'Esercizio dell'industria alberghiera, e cioe, alla prestazione di alloggio, nonche, eventualmente, di vitto ed altri servizi accessori, in modo tale da non poter essere utilizzato per scopi diversi, senza rilevanti opere di trasformazione. L'indicato beneficio, pertanto, puo essere escluso solo con riguardo ai fabbricati che abbiano una natura oggettivamente diversa, e risultino impiegati nel soddisfacimento delle esigenze proprie dell'attivita alberghiera in via precaria e temporanea. (Conf 2383/76, mass n 381161; (Conf 2031/76, mass n 380860; (Conf 463/76, mass n 379114).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30 com. 6, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)