Sez. 1, Sentenza n. 463 del 12/02/1976 (Rv. 379114 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - INDUSTRIALI - NOZIONE - ALBERGHI - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - INDUSTRIALI - NOZIONE - ALBERGHI - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'esenzione dall'imposta di consumo l'art 40 del regolamento contenuto nel RD 30 aprile 1936, n 1138, considera opifici industriali sia quelli nei quali viene esercitata un'industria in senso tecnico (e cioe avvenga la modificazione, la trasformazione o l'adattamento di materie prime), sia quelli in cui venga provveduto all'erogazione di cose o di servizi (ad esempio: centrali telefoniche o radiofoniche). In questa categoria di opifici industriali rientrano indubbiamente gli alberghi che provvedono, con attrezzature piu o meno perfezionate, piu o meno estese e con carattere di permanenza, a fornire le prestazioni di alloggio, eventualmente di vitto e di altri servizi accessori (lavanderia, bar, ecc). E essenziale pero alla nozione di opificio industriale che tali prestazioni vengano esplicate a mezzo di strutture stabili e denotanti, nelle loro caratteristiche e nella loro conformazione, la destinazione alberghiera, onde vanno escluse quelle costruzioni che solo precariamente o temporaneamente provvedano a tali finalita. (Conf 3520/74, mass n 372039; (Conf 2879/68, mass n 335589).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)