diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28262 del 04/11/2019 (Rv. 655563 - 01)

ELEZIONI - REGIONALI | Disciplina delle campagne elettorali - Omissione dell'obbligo di comunicazione delle spese sostenute - Diffida ad adempiere da parte del collegio regionale di garanzia elettorale - Natura - Irrogazione della sanzione amministrativa senza necessità di ulteriore diffida - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2019-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655563-01

ELEZIONI - REGIONALI

La diffida di cui all'art. 15, comma 8, della l. n. 515 del 1993, con la quale il collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa, a presentare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio, sicché è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 672 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)