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Sez. 2, Sentenza n. 8443 del 01/04/2008 (Rv. 602413 - 01)

ELEZIONI - REGIONALI | Disciplina delle campagne elettorali - Omissione, da parte del candidato, dell'obbligo di comunicazione delle spese sostenute - Diffida ad adempiere da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale - Natura - Irrogazione della sanzione amministrativa senza necessità di un'ulteriore diffida - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602413-01

ELEZIONI - REGIONALI

La diffida di cui all'art. 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 - in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale - assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che, in siffatto contesto, è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 672 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)