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Sez. 1, Sentenza n. 46 del 11/01/1969 (Rv. 337867 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DANNO PER LA RIDUZIONE DELLA POTENZIALITA DI LAVORO - METODO DI CAPITALIZZAZIONE PER LE RENDITE VITALIZIE - APPLICABILITA - EFFETTI - ADOZIONE DI TALE METODO O DEL CRITERIO EQUITATIVO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1969-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337867-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DANNO PER LA RIDUZIONE DELLA POTENZIALITA DI LAVORO - METODO DI CAPITALIZZAZIONE PER LE RENDITE VITALIZIE - APPLICABILITA - EFFETTI - ADOZIONE DI TALE METODO O DEL CRITERIO EQUITATIVO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il metodo di capitalizzazione in uso per le rendite vitalizie e affidato ad un mero calcolo di probabilita in ordine alla durata della vita del soggetto, basato sul dato statistico, onde la sua applicazione per la misura del danno da riduzione di potenzialita di lavoro (nella quale si aggiunge anche l'incognita della variabilita del reddito nel periodo di probabile sopravvivenza) non puo dar luogo ad un risultato preciso, ma solo di larghissima approssimazione, e consente un giudizio di semplice probabilita, non di certezza. Ne deriva che rimane riservato al potere discrezionale del giudice del merito di adottare il predetto metodo, o di preferire invece ad esso quello della liquidazione equitativa. (V 1980-68, massima n 334003 143-68, massima n 330993 1141-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)