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Sez. 3, Sentenza n. 6392 del 28/10/1983 (Rv. 431125 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - UTILIZZAZIONE DELLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE - FACOLTATIVITÀ - MANCATA APPLICAZIONE DI ESSE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431125-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - UTILIZZAZIONE DELLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE - FACOLTATIVITÀ - MANCATA APPLICAZIONE DI ESSE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nella liquidazione del danno da Invalidità permanente, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione (R.d. 9 ottobre 1922 n. 1403) - che, in quanto fondate su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile e, soprattutto, un mezzo di prova specifica e diretta del pregiudizio economico dell'infortunato - costituisce non un Obbligo, ma una facoltà del giudice, per cui la mancata applicazione di tali tabelle non è censurabile in Sede di legittimità. (V 1548/80, mass n 405117; (V 1753/73, mass n 364701; (V 46/69, mass n 337867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)