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Sez. 2, Sentenza n. 4532 del 19/05/1990 (Rv. 467258 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTI PER L'ASSEGNAZIONE DI APPARTAMENTI AI PROPRI DIPENDENTI - ASSEGNAZIONE A TITOLO DI LOCAZIONE O CON PATTO DI FUTURA VENDITA - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - SUBENTRO DEGLI EREDI - CONDIZIONI - ESTREMI - DIVERSA E SPECIFICA PATTUIZIONE - AMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE DELLE PARTI - CRITERI - APPLICAZIONE ESCLUSIVA DELLE REGOLE DETTATE DAGLI ARTT. 1362 E 11 DEL COD. CIV. - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467258-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTI PER L'ASSEGNAZIONE DI APPARTAMENTI AI PROPRI DIPENDENTI - ASSEGNAZIONE A TITOLO DI LOCAZIONE O CON PATTO DI FUTURA VENDITA - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - SUBENTRO DEGLI EREDI - CONDIZIONI - ESTREMI - DIVERSA E SPECIFICA PATTUIZIONE - AMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE DELLE PARTI - CRITERI - APPLICAZIONE ESCLUSIVA DELLE REGOLE DETTATE DAGLI ARTT. 1362 E 11 DEL COD. CIV. - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Con riguardo ai contratti delle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione di appartamenti ai propri dipendenti, sia si tratti di assegnazione a titolo di locazione, che di assegnazione con patto di futura vendita, che rispettivamente - ancorché per il buon funzionamento dell'amministrazione - mirano ad assicurare il godimento dell'alloggio e la sua acquisizione al patrimonio dell'assegnatario, nel caso di morte di quest'ultimo, ove non sia prevista la cessazione del rapporto e non si sia ancora verificato il riscatto della proprietà dell'alloggio, gli eredi dell'assegnatario subentrano in proporzione delle rispettive quote nella situazione giuridica del defunto nei confronti della pubblica amministrazione, salva diversa e specifica pattuizione. Per la interpretazione di tali pattuizioni, nella ricostruzione della volontà negoziale delle parti, pur con la considerazione della natura speciale dei detti contratti, trovano esclusiva applicazione le regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., senza alcuna possibile utilizzazione della disciplina vincolistica delle locazioni, né della legge del cosiddetto equo canone. (nella specie, la suprema Corte ha annullato la decisione impugnata che con riguardo ad una clausola contrattuale, che prevedeva la successione nel contratto degli "eredi secondo il diritto comune" aveva inteso tale espressione nel senso di "eredi conviventi", valorizzando i soli aspetti della locazione e della relativa disciplina).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)