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Sez. 1, Sentenza n. 14587 del 27/12/1999 (Rv. 532544 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Formulazione di proposta dell'indennità - Adesione dell'espropriando - Accettazione o impegno a stipulare la cessione volontaria - Interpretazione - Criteri ermeneutici degli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532544-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

Ai negozi riguardanti l'indennità di esproprio, previsti dall'art. 12 legge 22 ottobre 1971 n. 865, in particolare se la dichiarazione dell'espropriando costituisca accettazione pura e semplice dell'indennità proposta dall'espropriante, avente l'effetto di fissare definitivamente l'indennità, o intenzione di convenire una cessione volontaria dell'area, che richiedendo una successiva stipulazione, è soggetta allo "ius superveniens", costituito dall'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, sono applicabili i principi civilistici che regolano l'interpretazione del contratto, e la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari (come "l'interpretatio contra stipulatorem", nel caso di modulo predisposto dal comune espropriante) quando il significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti sia insufficiente all'identificazione della comune intenzione ed il giudice fornisca compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1370, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)