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Sez. 5, Sentenza n. 27767 del 18/05/2004 Ud. (dep. 21/06/2004) Rv. 228710 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Sottoscrizione del difensore in calce o a margine dell'atto di costituzione - Validità anche come autenticazione della sottoscrizione del danneggiato - Posteriorità rispetto alla data dell'atto di costituzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228710-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

La sottoscrizione del difensore, in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile, ancorché successiva alla data in esso figurante, assolve, oltre che alla funzione di cui all'art. 78, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., anche a quella di autenticazione della firma del danneggiato sulla procura speciale, quando a questa si faccia riferimento nell'atto di costituzione ed entrambi gli atti siano poi depositati nella medesima data.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)