Sez. 1, Sentenza n. 5047 del 28/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 207650 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Sottoscrizione del difensore apposta in calce al mandato - Sufficienza.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
L'art. 78, comma primo lett. e), cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione di parte civile: a tal fine deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione apposta dal difensore in calce al mandato conferitogli dalla parte privata ai fini di detta costituzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)