Sez. 1, Sentenza n. 1971 del 26/07/1967 (Rv. 328967 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
La scrittura privata, a differenza dell'atto pubblico, non ha in se alcuna efficacia probatoria perche, allorche e prodotta, nulla la accredita all'infuori dell'affermazione dell'interessato. E solo con la prova dell'estrinseco del documento, e cioe dell'effettiva provenienza dal suo autore apparente, che essa acquista efficacia probatoria, e la prova di siffatta provenienza puo essere raggiunta solo con il riconoscimento della sottoscrizione o con l'equivalente di tale riconoscimento, cioe con il mancato disconoscimento. Pertanto, elemento essenziale della scrittura e la sottoscrizione, di guisa che, ove la sottoscrizione manchi, non esiste giuridicamente scrittura privata, salvi i casi tassativi in cui la legge non richiede la sottoscrizione. (Cfr. 1890-57 825-55 594-45).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)