Sez. 3, Sentenza n. 2561 del 11/07/1969 (Rv. 342147 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
La scrittura privata, a differenza dell'atto pubblico, non ha in se alcuna efficacia probatoria, in quanto, allorche e prodotta, nulla la accredita all'infuori della affermazione dell'interessato. E solo con la prova dell'estrinseco del documento, e cioe dell'effettiva provenienza dal suo autore apponente, che essa acquista efficacia probatoria e la prova di siffatta provenienza puo essere raggiunta solo con il riconoscimento, ovvero con il mancato disconoscimento. (Conf. 1971-67, massima n. 328967).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)