diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2700 del 28/10/1966 (Rv. 325141 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - DOMANDA DI RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI LASTRICI SOLARI - PROPONIBILITA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE O, INDIFFERENTEMENTE, DI TUTTI I COMPROPRIETARI.*
Stato
decisa il 1966-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325141-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - DOMANDA DI RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI LASTRICI SOLARI - PROPONIBILITA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE O, INDIFFERENTEMENTE, DI TUTTI I COMPROPRIETARI.*

La domanda giudiziale di riparazione e ricostruzione del lastrico solare - pur essendo relativa a cosa comune - puo essere proposta, anziche nei confronti dell'amministratore del condominio, nei confronti di tutti i condomini, giacche all'amministratore - la cui legittimazione passiva e meramente facoltativa, come si evince dall'art 1131, comma secondo, cod civ - spettano i poteri di un comune mandatario con rappresentanza, con la conseguenza che al suo posto possono agire direttamente i mandanti, cioe i condomini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)