diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1489 del 22/04/1977 (Rv. 385205 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - DOMANDA DEL CONDOMINO PER LA CONTESTAZIONE DELLA SERVITU GRAVANTE SULLA PROPRIETA INDIVIDUALE A FAVORE DEL CONDOMINIO E PER LA RIMOZIONE DELLE RELATIVE OPERE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE E DI TUTTI I CONDOMINI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI COSTORO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385205-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - DOMANDA DEL CONDOMINO PER LA CONTESTAZIONE DELLA SERVITU GRAVANTE SULLA PROPRIETA INDIVIDUALE A FAVORE DEL CONDOMINIO E PER LA RIMOZIONE DELLE RELATIVE OPERE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE E DI TUTTI I CONDOMINI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI COSTORO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NECESSITA.*

Qualora la domanda del condomino di un edificio, rivolta a negare che la proprieta individuale sia soggetta a servitu in favore degli altri partecipanti, nonche ad ottenere la rimozione di opere comuni attraverso le quali la servitu medesima venga esercitata, sia proposta nei confronti di tutti i condomini, oltreche dell'amministratore, detti condomini assumono la qualita di litisconsorti necessari, a prescindere da ogni questione sulla sussistenza o meno della concorrente legittimazione passiva dell'amministratore. In tale situazione, pertanto, la presenza di tutti i condomini va assicurata anche in grado di appello, ai sensi dell'art 331 cod proc civ. (V 2727/75, mass n 376727; (V 2700/66, mass n 325141).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)