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Sez. 6, Sentenza n. 4859 del 15/01/1974 Ud. (dep. 10/07/1974) Rv. 127476 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CHE CONTIENE CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127476-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CHE CONTIENE CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA.*

Le ordinanze che ammettono o respingono la Costituzione di parte civile non sono impugnabili, potendo l'interessato proporre opposizione alla Costituzione stessa ai sensi degli artt 97 e 98 cod proc pen. nondimeno, qualora la sentenza contenga una condanna, ritenuta ingiusta, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, tale pronuncia puo formare oggetto di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 97, Cod. Proc. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)