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Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 20/06/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166540 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DI AMMISSIONE DELLA PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166540-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DI AMMISSIONE DELLA PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza che ammette la Costituzione di parte civile nel processo penale non è assoggettabile a gravame né può formare oggetto di revoca. Infatti, l'ammissione della parte civile ha solo una finalità processuale ed è voluta dalla legge unicamente per motivi di celerità, in quanto non equivale al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione. (V mass n 155453; (V mass n 154701; (V mass n 148291; (V mass n 132774; (V mass n 131941; (V mass n 127476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)