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Sez. 2, Sentenza n. 886 del 10/03/1975 (Rv. 374273 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - ULTERIORI CRITERI ERMENEUTICI - SUSSIDIARIETA.*
Stato
decisa il 1975-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374273-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - ULTERIORI CRITERI ERMENEUTICI - SUSSIDIARIETA.*

Il giudice del merito, nell'accertare l'effettiva volonta delle parti, ai sensi del primo comma dell'art 1362 cod civ, deve anzitutto partire dal significato letterale delle parole usate e solo quando non vi sia la certezza che la dizione letterale del contratto rispecchi la comune intenzione delle parti, puo passare all'applicazione delle altre regole ermeneutiche, indicate in via sussidiaria dallo stesso art 1362 e dalle altre Disposizioni successive, superando il senso fatto palese dal significato letterale delle parole. (V 2534/71, mass n 353584).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)