Sez. 1, Sentenza n. 2534 del 29/07/1971 (Rv. 353584 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RISPETTO AGLI ALTRI CRITERI SUSSIDIARI DI INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RISPETTO AGLI ALTRI CRITERI SUSSIDIARI DI INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI.*
Nell'accertare l'effettiva volonta delle parti, a norma dell'art 1362 comma primo cod civ, il giudice deve anzitutto partire dal significato letterale delle parole usatè e solo quando non vi sia la certezza che la dizione letterale del contratto rispecchi la comune intenzione delle parti puo passare all'applicazione delle altre regole ermeneutiche, indicate in via sussidiaria dallo stesso art 1362 e dalle altre Disposizioni successive, superando il senso fatto palese dal significato letterale delle parole.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)