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Sez. 5, Sentenza n. 2208 del 01/02/2006 (Rv. 586665 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Crediti ceduti - Deduzione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586665-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deduzione degli accantonamenti iscritti nel fondo rischi su crediti, prevista dall'art. 71 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è fondata solo nei limiti in cui i crediti ceduti comportino il rischio di inadempimento, secondo le regole aziendalistiche di calcolo della corrispondente svalutazione dei crediti conseguente alla natura "pro soluto" o "pro solvendo" della loro cessione, la quale deve essere provata dalla società che invoca la deducibilità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)