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Sez. 5, Sentenza n. 22785 del 23/10/2006 (Rv. 593479 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Sconto bancario - Cessione del credito "pro solvendo" - Accantonamento nel fondo rischi su crediti - Deducibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593479-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, gli accantonamenti iscritti nel fondo di copertura di rischi su crediti sono deducibili, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche nell'ipotesi in cui il credito sia stato oggetto di cessione "pro solvendo", come accade nello sconto bancario di titoli rappresentativi di crediti: se è vero, infatti, che in tal caso il cedente non è più titolare del credito, è altrettanto vero, però, che il trasferimento dello stesso in favore del cessionario è risolutivamente condizionato all'inadempimento del debitore ceduto, il quale comporta la retrocessione del credito, e, nello sconto bancario, autorizza la banca a riaddebitare il capitale e le spese al creditore che ha portato i titoli allo sconto; nessun rilievo, in proposito, assume il carattere solo eventuale della retrocessione, bastando il relativo rischio a dar rilevanza al momento economico dell'operazione, in ossequio alla "ratio" dell'art. 71 cit., che esclude la deducibilità per i soli crediti coperti da garanzia assicurativa, in quanto assicurati contro il rischio dell'insolvenza, e non anche per quelli per i quali tale rischio rimane a carico esclusivo del cedente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)