Sez. 2, Sentenza n. 51 del 08/01/1996 (Rv. 495255 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Nei confronti del rappresentato - Contratto stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura - Onere probatorio del rappresentato - Applicabilità dell'art. 2704 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie in tema di società.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell'art. 2704 cod. civ. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o la perdita, comunque, dei poteri rappresentativi; ne consegue che la società nel nome della quale la scrittura privata è stata sottoscritta, qualora neghi l'opponibilità del documento nei suoi confronti sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che in esso figura apposta e quando già il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, trovandosi nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, è tenuto a fornire la prova della non veridicità della data apposta sulla scrittura rimanendo, in difetto, vincolato dalla predetta indicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)