Sez. 3, Sentenza n. 15861 del 15/12/2000 (Rv. 542687 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - IN GENERE | Contratto stipulato dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato - Data della relativa scrittura privata - Anteriorità rispetto alla revoca della procura o comunque alla perdita dei poteri rappresentativi - Onere probatorio del rappresentato - Inapplicabilità dell'art. 2704 cod. civ. - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - IN GENERE
Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell'art. 2704 cod. civ. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o la perdita, comunque, dei poteri rappresentativi
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)