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Sez. 2, Sentenza n. 3178 del 04/09/1956 (Rv. 880496 - 01)

LUCI E VEDUTE - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE (ART. 907 CODICE CIVILE) - DETERMINAZIONE - FATTISPECIE. CONIUGI (RAPPORTI PATRIMONIALI) - DOTE - NEGOZI GIURIDICI RELATIVI AI BENI DOTALI - COMPENSO DEL MARITO - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE.
Stato
decisa il 1956-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880496-01

LUCI E VEDUTE - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE (ART. 907 CODICE CIVILE) - DETERMINAZIONE - FATTISPECIE. CONIUGI (RAPPORTI PATRIMONIALI) - DOTE - NEGOZI GIURIDICI RELATIVI AI BENI DOTALI - COMPENSO DEL MARITO - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE.

A) ai fini dell'applicabilita dell'art. 907 codice civile, la distanza delle costruzioni dalle vedute deve misurarsi dalla faccia esteriore del muro o dalla linea esteriore delle opere, prendendosi, in sostanza, come punto di riferimento la parte dell'opera più vicina al fondo del vicino. Trattandosi di opere situate, come nella specie, ad altezza diversa, la distanza deve misurarsi dal piano di calpestio del balcone e non dal margine superiore della ringhiera del balcone stesso. B) in relazione ai beni dotali, il consenso del marito e l'autorizzazione del tribunale sono richiesti dalla legge con riferimento alla natura giuridica del negozio che si riferisce ai beni stessi (alienazione, obbligazione della dote, riduzione o restrizione delle ragioni dotali) a prescindere dall'opportunità o convenienza economica del negozio stesso, che deve formare appunto oggetto di quella valutazione che la legge devolve al marito e al tribunale.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)