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Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 06/05/1987 (Rv. 452967 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - VEDUTA COSTITUITA DA UN BALCONE - SOGLIA - NOZIONE - IDENTIFICAZIONE COL PIANO DI CALPESTIO - MISURAZIONE DEI LIMITI DI DISTANZA DA DETTO PIANO E NON DAL MARGINE SUPERIORE DELLA RINGHIERA.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452967-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - VEDUTA COSTITUITA DA UN BALCONE - SOGLIA - NOZIONE - IDENTIFICAZIONE COL PIANO DI CALPESTIO - MISURAZIONE DEI LIMITI DI DISTANZA DA DETTO PIANO E NON DAL MARGINE SUPERIORE DELLA RINGHIERA.*

A norma dell'ultimo comma dell'art. 907 cod. civ., secondo cui se si vuole appoggiare una nuova costruzione al muro, in cui vi sono vedute dirette ad oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, quando la veduta è esercitata da un balcone anzi che da una finestra per soglia deve intendersi il piano di calpestio del balcone stesso, sicché da questo e non dal margine superiore della ringhiera del balcone stesso operano i limiti di distanza previsti dalla citata norma. (V 6165/78, mass n 395996; (V 2692/75, mass n 376668; (V 2170/69, mass n 341479; (Conf 3178/56, mass n 880496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)